Articoli

Le nostre osservazioni al PTM della Città Metropolitana di Bologna

Parere redatto con il contributo dei membri del Comitato Scientifico Legambiente Emilia Romagna e portato all’attenzione della Città Metropolitana di Bologna il 16 ottobre 2020.

 

Nella attuale fase di formazione della Proposta di Piano Territoriale Metropolitano, l’organo di  governo della Città Metropolitana ha assunto la “proposta di Piano” ai fini della consultazione più  ampia di Enti, di Istituzioni e delle forze economiche sociali. 

Legambiente aderisce a questa fase di consultazione in forma collaborativa, anche come portatrice  di interesse a carattere non individuali, nella convinzione della utilità e opportunità di fornire, in  questa fase preliminare, un contributo ai fini della assunzione delle determinazioni conclusive  dell’organo di governo, sulla proposta di Piano, prima della sua trasmissione all’organo consigliare  per la sua adozione. 

In considerazione della formulazione di contributi collaborativi per il miglioramento dei contenuti  generali del Piano, nelle sue componenti sia strategica che strutturale, Legambiente esprime un  apprezzamento per la articolazione della proposta di PTM nelle cinque strategie, che declinano gli  obiettivi generali in rapporto alle specificità dei territori. 

In particolare si condividono le strategie del “Tutelare il Suolo” e “Garantire Sicurezza” e delle  “Sfide#” conseguenti. 

Si ritiene che i contenuti fondativi e gli obiettivi indicati in tali strategie debbano essere considerati come caratteristiche generali della proposta di Piano e criteri generali che la connotano. Nel merito della componente strategica della prima strategia “Tutelare il suolo” consideriamo  fondativi di tali caratteristiche generali di Piano in particolare: 

  1. La centralità (non residuale) degli ecosistemi agricoli e naturali ed il loro valore intrinseco  per fornire servizi ecosistemici indispensabili per la umanità. Di conseguenza, la  individuazione nella componente strutturale di Regole per il contrasto alla dispersione  urbana, e soprattutto l’obiettivo di non incrementare il carico antropico per aumentare la  capacità di produzione naturale 
  2. La “Sfida#1” e gli obiettivi conseguenti di operare per salvaguardare sistemi ambientali e gli  ecosistemi naturali, ma soprattutto la scelta di approccio alla disciplina dell’ecosistema  agricolo. 

Di questo ultimo riteniamo caratteristica generale della proposta di PTM due aspetti di  portata strategica, che ben applicano i disposti dell’art. 41 della lr 24/2017: 

  1. La esclusione di nuovi insediamenti ed ampliamenti nelle aree soggette a specifiche  tutele. 
  2. Il sostegno attraverso il fondo perequativo metropolitano degli interventi di manutenzione del territorio volti alla conservazione ed al potenziamento dei servizi ecosistemici. Per la seconda strategia “Garantire sicurezza” la proposta di PTM indica, come criteri generali  conseguenti che la connotano, le regole necessarie per : 
    1. mettere in sicurezza il territorio e le persone considerando anche gli effetti della crisi  climatica e del metabolismo urbano. 
    2. incrementare la resilienza degli insediamenti, la capacità di adattamento e mitigazione al  cambiamento climatico delle aree maggiormente antropizzate Aspetti per altro non  disgiungibili da miglioramento della accessibilità sostenibile (si veda Sfida#3 “Assicurare  inclusione e vivibilità”). 
    3. migliorarne l’integrazione con l’ecosistema agricolo e potenziando i servizi ecosistemici alla  scala metropolitana. Aspetto strettamente connesso al precedente punto 2 riguardante  il“Fondo perequativo”. Che così diviene elemento generale indispensabile per la attuazione  della strategia stessa. 

    In questo quadro generale definito dagli elaborati costitutivi della proposta di PTM il contributo di  Legambiente, oltre che per un forte apprezzamento delle caratteristiche generali sovraesposte,  osserva la necessità di un loro consolidamento e stabilizzazione, tale da escludere innovazioni che  modifichino la loro attuale efficacia e funzionalità strategica e strutturale rispetto agli obiettivi  dichiarati nelle “Sfide#”. 

    Si segnala inoltre l’importanza che il fondo perequativo possa essere alimentato anche da altri  canali di risorse – ad esempio che riconoscano i servizi ecososistemici generati dalle aree interne- in  modo tale da permettere politiche più forti di riequilibrio territoriale. 

    Rispetto al tema della messa in sicurezza del territorio, si ritiene importante segnalare la necessità di  una strategia volta ad ampliare gli spazi naturali fluviali, alla luce dei mutati regimi climatici e  pluviometrici. 

    La componente strutturale della proposta di PTM è costituita dalle Regole e dalle relative Tavole di  riferimento ed è elaborato costitutivo della proposta del PTM come la componente strategica ed il  Documento “Le Strategie del PTM” sopra citato.  

    In coerenza con la componente strategica la componente strutturale stabilisce la disciplina degli  assetti urbanistico edilizi, definisce le funzioni insediative e servizi che attengono a sistemi ed  elementi di cui all’art. 41, comma 6 della lr 24/2017, ed oggetto della competenza della  pianificazione metropolitana. 

    L’aspetto normativo e regolamentare è quindi strettamente connesso alla territorializzazione delle  strategie. In maniera tale da costituire esso stesso la “cifra”, lo spessore e l’impatto delle strategie e  la dimensione delle “Sfide#” che da esse derivano. Le Regole coerenti con le strategie e almeno per i  loro aspetti prescrittivi (P), divengono esse stesse “caratteristiche generali della proposta di piano e  criteri generali che le connotano”. A questo proposito occorre rilevare che lo stesso articolo 46 della  lr 24/2017 al comma 1, ai fini della identificazione delle “caratteristiche generali” non distingue tra  tipi di “elaborati, atti e documenti costitutivi” che fanno tutti parte integrante e sostanziale del  PTM.

Si richiede in generale che si dia conto pubblicamente delle modifiche introdotte al Piano a seguito  della fase di osservazioni, possibilmente in sede di confronto pubblico.  

Richiediamo inoltre che, ai sensi dell’art. 46 della lr n.24/2017, ogni eventuale innovazione, che  comporti la riduzione della efficacia, degli effetti e della portata sul territorio delle Strategie e delle  Regole, enunciate nella proposta di PTM resa pubblica, debba necessariamente essere considerata  una modifica sostanziale dei contenuti generali del Piano e conseguentemente essere oggetto di  pubblicazione per permettere a cittadini e ad Associazioni, come la nostra, di poter eventualmente  osservare le innovazione introdotte da un Atto del Consiglio, deliberato per la prima volta.. 

In generale le Regole del PTM definiscono la disciplina del territorio rurale in relazione alla  articolazione del territorio in ecosistemi naturali ed agricoli ed all’art. 1.2 (PS)-Obiettivi generali  commi 2 e 3, il PTM assume obiettivi preordinati ad assicurare i servizi ecosistemici essenziali forniti  dall’ecosistema agricolo. Tra questi la protezione della risorsa suolo dalla urbanizzazione ed il  contrasto alla dispersione insediativa. 

Sotto questo aspetto il nostro contributo vuole anche essere migliorativo e rafforzativo delle  disposizioni inerenti gli interventi urbanistici ed edilizi degli ecosistemi agricoli della  montagna/collina (P.S. art.1.3, comma 4) e della pianura (P.S. art.1.4, comma 8), in particolare per  gli interventi di cui all’art.53 , comma 1,lettera b), della lr n.24/2017.  

Si tratta di Norme a specifico supporto degli Obiettivi della Sfida #1 –“Esclusione di nuovi  insediamenti ed ampliamenti nelle aree soggette a specifiche tutele” (Strategie – pag.27) e quindi ad  esse strettamente connesse come “caratteristiche generali”. 

Si richiede pertanto di integrare entrambi i commi degli articoli 1.3 e 1.4 sopracitati, con un richiamo  esplicito alle norme del PUMS , in vigore, con la aggiunta delle parole “ed al garantirne la  accessibilità ed il trasporto pubblico così come definito dal PUMS” 

Nei medesimi articoli 1.3, comma4, e art 1.4, comma 7, si fa riferimento a quanto stabilito all’art.1.5 della Parte Generale. Ove in particolare alla lettera d) viene introdotta la possibilità di ampliamenti  delle superfici pertinenziali di edifici di attività economiche legittimamente insediate in territorio  rurale alla data di entrata in vigore del PTM. Tali ampliamenti risultano in evidente contrasto con le  tutele ed i valori di cui ai precedenti rispettivi commi 3 e 7. 

Si richiede pertanto che la frase “fermo restando quanto stabilito all’art.1.5 della Parte Generale  delle presenti norme del PTM” sia modificata come segue: “Fermo restando quanto stabilito  all’art.1.5, esclusa la lettera d), della Parte Generale delle presenti norme del PTM …” 

Per le medesime ragioni si chiede di non equiparare le attività economiche insediate nel territorio  urbanizzato a quelle insediate nell’edificato sparso e discontinuo che, ai sensi dell’art. 36 comma 4  della lr 24/2017, è definito come parte del territorio rurale. Si ritiene, al contrario, che  l’ampliamento delle attività insediate nell’edificato sparso e discontinuo debba essere trattato con  la medesima disciplina dei fabbricati singoli in territorio rurale.

Considerando che anche il PUG di Bologna contiene condivisibili limitazioni all’applicazione  dell’art.53, prevedendo che possano ampliarsi esclusivamente le attività insediate nel territorio  urbanizzato, si chiede di definire una norma quanto più omogenea a livello metropolitano. 

Parimenti per quanto attiene alle “Disposizioni comuni relative agli interventi edilizi nell’ecosistema  agricolo” (Parte Seconda art.1.2) si richiede venga inserito uno specifico riferimento alla “disciplina  edifici storici in territorio rurale” 

Condividendo i presupposti alla base delle politiche per il territorio extraurbano indicate dal PTM  ovvero estrema riduzione del consumo di suolo, sostenibilità degli interventi e soprattutto un  ulteriore riduzione della dispersione insediativa attraverso un restringimento delle possibilità di  riuso degli edifici non soggetti ad una puntuale disciplina di tutela di carattere storico/testimoniale  (sia come usi insediabili sia come numero di alloggi recuperabili) si esprimono le seguenti  valutazioni. 

Il territorio rurale della città metropolitana e ricco di emergenze storiche sia di carattere padronale  (ville storiche) ma soprattutto di edifici agricoli di valore. Mentre da un lato al fine di una  conservazione del nostro patrimonio storico si è giustamente “incentivato” il recupero, dall’altro si è assistito a forme di recupero decisamente invadenti e avulse dal contesto, che hanno generato  spesso veri e propri condomini in zona agricola che hanno originato una fortissima pressione  antropica su queste parti di territorio.  

Consapevoli quindi che ad oggi risulta ancora un abbondante offerta di tali edifici (in misura forse  maggiore di quelli privi di valore storico), nonché delle competenze che la legge attribuisce al PUG,  si chiede che il PTM detti una disciplina di riuso anche per detti edifici omogenea a scala  metropolitana individuando per esempio criteri di sostenibilità che permettano di definire il numero  corretto di alloggi o funzioni insediabili in base al contesto.