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Le nostre osservazioni per le consultazioni di modifica LR 24/2017

In merito al percorso di revisione della LR 24/2017 si inoltrano le seguenti osservazioni. Qualora ci fosse qualche difetto di interpretazione, siamo a disposizione ad uno scambio per vie brevi. In merito alle modifiche previste alla LR 24 si segnalano le seguenti valutazioni:
 
Rispetto all’art 39 bis, comma 1, punto a). Si condivide il senso generale della modifica. Si segnala tuttavia che il termine “piccole aree” sia del tutto interpretabile e si ritiene necessario una maggiore specificazione. Sarebbe scorretto attuare tale semplificazione in aree che coinvolgano parti ampie del tessuto sociale urbano.
 
Rispetto all’art 39 bis, comma 1, punto b) si segnala che l’attuazione con permesso a costruire di “singoli lotti non edificati residui di precedenti piani attuativi, comunque denominati,” debba avvenire solo se questi siano stati già inseriti nel TU dal PUG vigente e dunque sottoposti a VALSAT. Viceversa si avrebbe un consumo di suolo (anche residenziale) fuori dal TU, in contrasto dall’impostazione della legge stessa. Si chiede dunque una modifica o specificazione in tal senso.
 
Rispetto all’art 39 bis, comma 1, punto c) si segnala che il testo risulta assolutamente generico ed in quanto tale mina la tutela delle aree agricole. Si ritiene che tale comma vada stralciato o assolutamente contestualizzato a situazioni di ridotte volumetrie eliminando la parola “completamento”.
 
Il comma 2 art 39 bis appare troppo estensivo ed interpretabile. Pur cogliendo l’intento di semplificare le procedure nelle zone di montagna, la forma dell’articolo sembra escludere dalla VALSAT, dalle valutazioni ambientali e dalle conseguenti procedure di condivisione pubblica, interventi anche potenzialmente molto impattanti. Si chiede dunque di riformulare l’articolo in modo da escludere questa eventualità.
 
Infine sull’intero articolo VII relativo alle norme sul settore alberghiero si ritiene che tale norma non possa valere se le varianti interessino il cambio di destinazione d’uso di parti di territorio oggi inedificato. In generale tale articolo sembra attestare l’ulteriore indebolimento del percorso della LR 24/2017 ed una presa d’atto dell’inerzia dei Comuni nella sua applicazione. Non si capisce infatti perchè varianti di ampia portata, come quelli considerato dall’articolo non possano trovare spazio nel PUG, con le nuove modalità e obiettivi definiti dalla legge. Nonostante la proroga appena concessa, è evidente che il numero di comuni che sta andando verso i nuovi strumenti siano assolutamente minoritari. Questo peraltro penalizza i comuni più virtuosi che invece hanno già iniziato o attuato i percorsi di approvazione del PUG.
 
Tale tipo di valutazione rispetto all’indebolimento della LR24 si evidenzia inoltre per la proroga di 3 anni dei PUA, che va a gravare ulteriormente sul tema del consumo di suolo.
 
Al LINK la risposta della regione alle nostre osservazioni.